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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3114 del 9 febbraio 2009

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3114 del 9 febbraio 2009

Testo massima n. 1

La domanda proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per l’accertamento dell’obbligo contributivo appartiene, ove il datore di lavoro [ in forza di speciale rapporto convenzionale[ sia onerato della gestione diretta del rapporto previdenziale per conto dell’Istituto di previdenza, alla competenza del giudice del luogo di residenza dell’attore ai sensi dell’art. 444, primo comma, c.p.c., non essendo configurabile una controversia tra il datore di lavoro e l’ente di previdenza, con conseguente inapplicabilità del criterio di collegamento previsto dall’art. 444, terzo comma, c.p.c. [ Nella specie, il lavoratore, già dipendente dell’ex Banco di Napoli, aveva chiesto la determinazione della prestazione previdenziale a carico dell’apposito Fondo di solidarietà; la S.C., sul rilievo che il D.L.vo n. 357 del 1990, nell’istituire una apposita gestione speciale presso l’INPS, aveva previsto che i trattamenti fossero erogati direttamente dal datore di lavoro “per conto dell’INPS”, ha ritenuto che l’estraneità dell’istituto previdenziale al giudizio comportasse la piena applicazione delle regole generali sulla competenza ]. * Per ufficio dell’ente, il quale, ai sensi dell’art. 444, terzo comma, c.p.c. [ la cui questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata infondata, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza della Corte cost. n. 477 del 1991 ], rileva ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie concernenti gli obblighi contributivi del datore di lavoro, deve intendersi quello [ da individuare in correlazione alla sede dell’impresa o ad una sua dipendenza ] che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l’eccedenza, rimanendo ininfluenti eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell’impresa ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale.

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