Cass. civ. n. 6327 del 6 giugno 1995

Testo massima n. 1


Il giudice competente per la domanda di pagamento di contributi previdenziali e sanzioni civili in relazione ad uno specifico rapporto di lavoro, va identificato — nel caso in cui manchi la prova dell'esistenza di una sede secondaria, filiale o dipendenza dell'azienda presso cui sia incardinato il rapporto — in relazione all'ufficio dell'ente previdenziale competente in riferimento alla sede principale, mentre è irrilevante l'eventuale accentramento in una dipendenza dell'azienda della posizione contributiva delle varie sedi e dipendenze.

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