Cass. civ. n. 32514 del 22 novembre 2023

Testo massima n. 1


VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO Vendita di beni di consumo - Domanda di risoluzione del contratto - Onere della prova - Oggetto - Agevolazione probatoria ex art. 132, comma 3, c.cons. - Applicabilità - Esclusione.


In tema di vendita di beni di consumo, il compratore che esercita l'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ha l'onere di provare l'esistenza dei vizi che le giustifichino, non essendo applicabili alle azioni edilizie le agevolazioni probatorie di cui all'art. 132, comma 3, c.cons.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9960 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1492
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 132
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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