Cass. civ. n. 32514 del 22 novembre 2023

Testo massima n. 1


VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO


Vendita di beni di consumo - Domanda di risoluzione del contratto - Onere della prova - Oggetto - Agevolazione probatoria ex art. 132, comma 3, c.cons. - Applicabilità - Esclusione.


In tema di vendita di beni di consumo, il compratore che esercita l'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ha l'onere di provare l'esistenza dei vizi che le giustifichino, non essendo applicabili alle azioni edilizie le agevolazioni probatorie di cui all'art. 132, comma 3, c.cons.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1492
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 132
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. civ. n. 9960/2022

Ricerca altre sentenze

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE