Cass. civ. n. 32538 del 23 novembre 2023

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Contratto di factoring - Disciplina antiusura - Determinazione del tasso-soglia - Oneri collegati al finanziamento - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.


In tema di contratto di factoring, ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia previsto dalla disciplina antiusura, devono essere computati i soli oneri che presentino un concreto collegamento con lo scopo di finanziamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità, a tal fine, delle commissioni denominate "factoring", "plus-factoring" e "plafond pro-solvendo" dalla valutazione di superamento del tasso-soglia, siccome integranti il corrispettivo di servizi diversi da quello di finanziamento, in quanto connessi alla gestione dei crediti e alla relativa garanzia nei confronti dei debitori ceduti).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3025 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 644 com. 4
Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2

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