Cass. civ. n. 32559 del 23 novembre 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Processo amministrativo - Enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi - Inammissibilità dell'intervento - Rifiuto di giurisdizione - Configurabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.


È ammissibile, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato - estromettendo dal giudizio dinanzi a sé gli enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi incisi dal provvedimento amministrativo impugnato in prime cure - preclude ad essi la tutela giurisdizionale di loro posizioni giuridiche sostanziali qualificate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza dell'Adunanza Plenaria che, chiamata a pronunciarsi su alcune questioni di rilevanza nomofilattica relative alla proroga delle concessioni dei ccdd. "balneari", aveva dichiarato inammissibile l'intervento delle associazioni di categoria e della Regione Abruzzo, concretizzando così un'ipotesi di rifiuto di giurisdizione).

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 37552 del 2021

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Costituzione art. 111 com. 8
Costituzione art. 103
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 27
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 28
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 50
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 51

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