Cass. civ. n. 32559 del 23 novembre 2023
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Processo amministrativo - Enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi - Inammissibilità dell'intervento - Rifiuto di giurisdizione - Configurabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.
È ammissibile, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato - estromettendo dal giudizio dinanzi a sé gli enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi incisi dal provvedimento amministrativo impugnato in prime cure - preclude ad essi la tutela giurisdizionale di loro posizioni giuridiche sostanziali qualificate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza dell'Adunanza Plenaria che, chiamata a pronunciarsi su alcune questioni di rilevanza nomofilattica relative alla proroga delle concessioni dei ccdd. "balneari", aveva dichiarato inammissibile l'intervento delle associazioni di categoria e della Regione Abruzzo, concretizzando così un'ipotesi di rifiuto di giurisdizione).
Massime precedenti
Normativa correlata
Costituzione art. 111 com. 8
Costituzione art. 103
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 27
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 28
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 50
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 51