Cass. pen. n. 32564 del 12 aprile 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Riforma in appello della sentenza di primo grado - Ritenuta sussistenza di circostanze aggravanti - Diversa valutazione delle prove dichiarative decisive - Obbligo di rinnovazione - Sussistenza - Fattispecie.


Il giudice d'appello che intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità di una circostanza aggravante, esclusa in primo grado, in base al diverso apprezzamento delle prove dichiarative è tenuto a disporne la rinnovazione. (Fattispecie in cui la Corte di appello, diversamente dal primo giudice, aveva riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso senza rinnovare l'istruttoria).

Massime precedenti

Difformi: Cass. pen. n. 6916 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1

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