Cass. pen. n. 32564 del 12 aprile 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Riforma in appello della sentenza di primo grado - Ritenuta sussistenza di circostanze aggravanti - Diversa valutazione delle prove dichiarative decisive - Obbligo di rinnovazione - Sussistenza - Fattispecie.
Il giudice d'appello che intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità di una circostanza aggravante, esclusa in primo grado, in base al diverso apprezzamento delle prove dichiarative è tenuto a disporne la rinnovazione. (Fattispecie in cui la Corte di appello, diversamente dal primo giudice, aveva riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso senza rinnovare l'istruttoria).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1