Cass. pen. n. 32569 del 16 giugno 2023
Testo massima n. 1
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - Libertà vigilata - Condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Pena irrogata non inferiore a dieci anni di reclusione - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Esclusione.
In tema di libertà vigilata, il combinato disposto di cui agli artt. 230, comma primo, e 417 cod. pen. impone, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. a pena non inferiore a dieci anni di reclusione, l'applicazione di tale misura per la durata di tre anni, sicché il giudice non è onerato di uno specifico obbligo di motivazione in relazione alla pericolosità sociale del condannato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 229 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 417
Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.