Cass. pen. n. 32569 del 16 giugno 2023

Testo massima n. 1


MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI


Libertà vigilata - Condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Pena irrogata non inferiore a dieci anni di reclusione - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Esclusione.


In tema di libertà vigilata, il combinato disposto di cui agli artt. 230, comma primo, e 417 cod. pen. impone, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. a pena non inferiore a dieci anni di reclusione, l'applicazione di tale misura per la durata di tre anni, sicché il giudice non è onerato di uno specifico obbligo di motivazione in relazione alla pericolosità sociale del condannato.

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 230 com. 1 lett. 1
Cod. Pen. art. 229 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 417
Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

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Conformi: Cass. pen. n. 27656/2001

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