Cass. civ. n. 2557 del 25 luglio 1972

Testo massima n. 1


Il titolo esecutivo costituito da una sentenza deve recare l'apposizione della formula esecutiva e l'autenticazione, che competono al cancelliere del giudice che l'ha pronunciata, e deve essere notificato ad iniziativa della parte, la quale non ha né l'onere né il potere di formarne direttamente copie derivate e tanto meno di certificarne la conformità all'originale. Non è, pertanto, viziato da nullità il titolo esecutivo che nella copia notificata al debitore non rechi l'attestazione sottoscritta dal procuratore di conformità della copia stessa all'originale.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE