Cass. civ. n. 20680 del 25 settembre 2009

Testo massima n. 1


In materia di esecuzione forzata, la notifica in forma agevolata del titolo esecutivo e del precetto agli eredi, che l'art. 477 c.p.c. consente di compiere, entro un anno dalla morte, collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto - sulla base della presunzione di sussistenza di un rapporto di fatto con tale domicilio - non può essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge o al difuori dei casi espressamente previsti, e ciò in ragione del carattere eccezionale della predetta disposizione; ne consegue che siffatta notifica non può estendersi al pignoramento, vero e proprio atto di esecuzione che, in quanto tale, va indirizzato specificamente a colui che vi è soggetto.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE