Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7067 del 25 giugno 1993

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7067 del 25 giugno 1993

Testo massima n. 1

Alla stregua del principio [ ricavabile dal primo comma dell’art. 477 c.p.c. ], nel caso di titolo esecutivo emesso nei confronti di un determinato debitore, il creditore, il quale intende esercitare l’azione esecutiva nei confronti del successore a titolo universale del detto debitore, deve provvedere alla notificazione del titolo, in forma esecutiva, al successore, anche quando la notificazione di esso sia già stata effettuata nei confronti dell’originario debitore.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze