Cass. civ. n. 7026 del 7 luglio 1999

Testo massima n. 1


La notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto deve essere fatta, su richiesta della parte istante, al soggetto che essa pretende sia tenuto ad eseguire l'obbligo che risulta dal titolo. Conseguentemente, quando il titolo esecutivo è un provvedimento giurisdizionale che contiene una condanna al rilascio, se nel possesso del bene si trova un soggetto diverso da quello nei cui confronti la condanna è stata pronunciata, ma che la parte istante ritenga trovarsi in una posizione tale da farlo soggiacere all'efficacia del titolo esecutivo, l'onere di notificazione del titolo e del precetto deve osservarsi verso tale soggetto, che è quello contro il quale l'esecuzione va compiuta, mentre la parte istante non ha l'onere di notificare al soggetto contro cui la condanna è stata pronunciata e colui contro il quale l'esecuzione è promossa non ha interesse a che il titolo esecutivo sia notificato anche a quel soggetto.

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