Cass. civ. n. 5491 del 26 ottobre 1984

Testo massima n. 1


Qualora il debitore esecutato chieda ed ottenga la conversione del pignoramento, con sostituzione di una somma di denaro alla cosa pignorata, il vincolo gravante su questa e l'ordinanza che ne abbia in precedenza disposto la vendita restano caducati, e si verifica conseguentemente la cessazione della materia del contendere con riguardo alle opposizioni proposte avverso tale ordinanza.

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