Cass. civ. n. 21325 del 15 ottobre 2010
Testo massima n. 1
L'ordinanza di riduzione del pignoramento, sebbene per legge modificabile e revocabile finché non abbia avuto esecuzione, ha effetto immediato ed il rimedio esperibile avverso la medesima è quello dell'opposizione agli atti esecutivi.