Cass. civ. n. 3952 del 22 febbraio 2006
Testo massima n. 1
. . . il creditore pignorante è legittimato ad espropriare più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito e il giudice cui sia richiesta la riduzione del pignoramento deve tener conto di questa eventualità nell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 496 c.p.c., senza che possa ritenersi sussistente l'illegittimità del procedimento per il solo fatto del pignoramento di beni immobili in eccesso. . . .