Cass. civ. n. 8221 del 28 luglio 1999

Testo massima n. 1


La riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., dovendo essere effettuata con riferimento esclusivo all'importo dei crediti e delle spese del creditore procedente e dei creditori già intervenuti, al momento della richiesta del debitore esecutato o del provvedimento del giudice dell'esecuzione, che devono essere previamente sentiti, può essere domandata o disposta d'ufficio anche prima della udienza per l'autorizzazione alla vendita (o per l'assegnazione), senza che possa aver rilievo l'eventualità del successivo intervento di altri creditori in tale fase.

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