Cass. civ. n. 6212 del 13 marzo 2009

Testo massima n. 1


In tema di controversie sulla distribuzione del ricavato di una espropriazione forzata, ove il giudice, in sede di progetto di distribuzione, abbia escluso un creditore intervenuto per insufficiente prova del credito e della legittimazione ad intervenire, la relativa controversia ex art. 512 cod. proc. civ. ha, quale unico oggetto, la prova del credito, senza che possa essere dedotta o rilevata d'ufficio l'eventuale tardività dell'intervento.

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