Cass. civ. n. 5006 del 26 febbraio 2008

Testo massima n. 1


In sede di distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione forzata, la contestazione della sussistenza di uno o più crediti vantati dal creditore procedente, o dai creditori intervenuti, può essere proposta anche solo verbalmente davanti al giudice dell'esecuzione. (Nella specie la S.C., rilevato che la predetta contestazione era stata formulata sia pure non nell'atto introduttivo del giudizio contenente l'opposizione al progetto di riparto ma nel verbale dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione per l'approvazione del piano, in applicazione del riportato principio, ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che aveva ritenuto nuova ed inammissibile la contestazione della legittimità del credito per interessi anatocistici vantato dalla creditrice procedente perché formulata per la prima volta in appello).

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE