Cass. civ. n. 2148 del 27 maggio 1975

Testo massima n. 1


Se la causa della sospensione del procedimento esecutivo, disposta dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 512 c.p.c., viene a cessare in seguito alla definizione della controversia mentre è ancora operante un provvedimento del giudice di cognizione (nella specie, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo posto a base dell'esecuzione) che nel frattempo abbia sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, il termine per la riassunzione del processo esecutivo non comincia a decorrere se non dal momento in cui, cessando gli effetti del provvedimento di sospensione emesso nel corso del giudizio di cognizione, il titolo riacquista l'efficacia esecutiva.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE