Cass. civ. n. 1098 del 4 maggio 1963

Testo massima n. 1


Nella procedura esecutiva ciascun creditore che sia tempestivamente intervenuto e sia munito di titolo esecutivo, può — senza che sia necessaria la surroga al creditore precedentemente dimostratosi negligente, richiesta dal sistema processuale abrogato — provocare i singoli atti di espropriazione (artt. 526 e 564 c.p.c.); può esercitare, cioè l'azione esecutiva, nei vari atti in cui si concreta, indipendentemente dagli altri creditori, e non ha alcuna influenza, nei suoi confronti, l'avvenuto soddisfacimento del diritto del creditore pignorante.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE