Cass. civ. n. 747 del 15 marzo 1974

Testo massima n. 1


Nel processo esecutivo per espropriazione forzata, al creditore intervenuto tardivamente, cioè dopo l'udienza stabilita per la fissazione del tempo e delle modalità della vendita, è preclusa la possibilità di dedurre l'avvenuto verificarsi di un evento estintivo anteriore alla detta udienza e, conseguentemente, di eccepire l'estinzione del processo; in particolare, nell'ipotesi di conversione del sequestro conservativo in pignoramento, gli è preclusa la possibilità di eccepire la estinzione del processo esecutivo per non avere il creditore sequestrante-pignorante compiuto l'attività di impulso processuale imposta dall'art. 156 disp. att. c.p.c. nel termine perentorio stabilito nella stessa norma.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE