Cass. civ. n. 5437 del 22 novembre 1978

Testo massima n. 1


In tema di vendita di beni acquisiti al fallimento, le riserve che l'aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione, formuli prima di provvedere al pagamento del residuo prezzo, possono dar luogo ad ipotesi di inadempienza o decadenza, secondo la previsione di cui agli artt. 540 e 587 c.p.c., ma non toccano l'originaria validità ed efficacia dell'atto di aggiudicazione.

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