Cass. civ. n. 32790 del 27 novembre 2023
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Responsabilità del liquidatore ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Natura - Conseguenze - Avviso di accertamento - Previa iscrizione a ruolo - Esclusione - Impugnazione - Contestazione dei presupposti - Ammissibilità.
La responsabilità del liquidatore ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, che trae titolo per fatto proprio ex lege, ha natura civilistica e non tributaria, con la conseguenza che, ai fini della legittimità dell'atto di accertamento emesso nei suoi confronti ai sensi del comma 5 dello stesso art. 36, non costituisce condizione necessaria la preventiva iscrizione a ruolo e che il predetto, col ricorso avverso tale avviso, può contestare, innanzi agli organi della giustizia tributaria, la sussistenza dei presupposti dell'azione intrapresa nei suoi confronti, ivi compreso il debito della società per le imposte.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1176
Cod. Civ. art. 1218