Cass. civ. n. 32815 del 27 novembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizio per cassazione - Erroneità dell'ammissione o della mancata ammissione di prova documentale in appello - Error in procedendo - Poteri del giudice di legittimità - Apprezzamento di indispensabilità – Necessità - Contenuto
Nel giudizio di legittimità, qualora venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un "error in procedendo", è giudice del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.