Cass. civ. n. 32815 del 27 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizio per cassazione - Erroneità dell'ammissione o della mancata ammissione di prova documentale in appello - Error in procedendo - Poteri del giudice di legittimità - Apprezzamento di indispensabilità – Necessità - Contenuto


Nel giudizio di legittimità, qualora venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un "error in procedendo", è giudice del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 401 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 345
Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

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