Cass. civ. n. 32816 del 27 novembre 2023

Testo massima n. 1


SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE Usucapione di servitù discontinua -


Configurabilità - Criteri - Apparenza - Segni visibili d'opere permanenti - Destinazione obiettiva all'esercizio della servitù - Necessità - Utilizzazione saltuaria delle opere - Sufficienza. Il requisito dell'apparenza della servitù discontinua, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione, si configura quale presenza di segni visibili di opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante e non un'attività posta in essere in via precaria, o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza animus utendi iure servitutis; tale onere deve avere carattere stabile e corrispondere, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù che, peraltro, non implica necessariamente un'utilizzazione continuativa delle opere stesse.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13700 del 2011

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1061
Cod. Civ. art. 905
Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1140

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