Cass. civ. n. 1687 del 7 febbraio 2012

Testo massima n. 1


In tema di esecuzione forzata, l'atto di pignoramento immobiliare, a norma del combinato disposto degli artt. 170 disp. att. c.p.c. e 125 c.p.c., deve essere sottoscritto dal creditore pignorante, se esso sta in giudizio personalmente, o dal suo difensore munito di procura, la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo. Ne consegue che è valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore, al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell'atto di precetto.

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE