Cass. civ. n. 7422 del 13 luglio 1999
Testo massima n. 1
La locazione di un bene sottoposto a sequestro giudiziario senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, in violazione dell'art. 560 c.p.c., non comporta l'invalidità della locazione bensì solo la sua inopponibilità ai creditori e all'assegnatario. Ne consegue che non può eccepire il difetto di autorizzazione da parte del giudice, il conduttore della locazione non autorizzata.