14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1898 del 13 maggio 1977
Posted at 16:43h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’accordo di tutti i condomini che, anche imponendo divieti [ nella specie proibizione di occupare temporaneamente le parti comuni dell’edificio ], tenda ad assicurare ai condomini stessi un migliore e più funzionale godimento delle cose e dei servizi comuni, attenendo alla disciplina delle modalità di uso di questi, è sempre modificabile con una deliberazione assembleare, senza necessità di un successivo consenso di tutti i condomini che l’hanno in precedenza stipulata.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]