Cass. civ. n. 10971 del 10 dicembre 1996
Testo massima n. 1
Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'offerta con «aumento di sesto» di cui all'art. 584 c.p.c. non può essere formulata con espressa clausola di revocabilità, sebbene non sia prevista un'esplicita sanzione di nullità al riguardo, in quanto l'irrevocabilità è un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, consistente nella possibilità di procedere all'aggiudicazione a un prezzo superiore a quello offerto dall'aggiudicatario provvisorio e, dunque, più vicino a quello realizzabile in una libera contrattazione. L'indicata clausola, non costituendo una parte dell'offerta indipendente dalle altre, ma attenendo all'essenza stessa di essa, non consente l'applicazione del principio di conservazione dell'atto parzialmente nullo (attuato in campo processuale dall'art. 159, secondo comma, c.p.c.) e determina la nullità dell'offerta (e non solo di detta clausola).
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi