Cass. civ. n. 2277 del 24 febbraio 1993

Testo massima n. 1


In tema di espropriazione immobiliare, la mancanza del pubblico avviso dell'offerta più alta, prescritto, nel caso di offerta di acquisto dopo l'incanto (cosiddetto aumento di sesto), dall'ultimo comma dell'art. 584 c.p.c., esaurendo questo la sua funzione nella informazione, all'aggiudicatario provvisoria ed agli offerenti successivi, della futura posta di partenza della cosiddetta gara chiusa che dovrà svolgersi tra di loro nelle forme indicate dall'art. 573 c.p.c., non è causa di nullità della gara e della successiva aggiudicazione quando tutti coloro che vi avevano diritto hanno effettivamente partecipato alla gara.

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