Cass. civ. n. 3177 del 25 maggio 1985

Testo massima n. 1


La legittimazione all'opposizione, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione immobiliare che dichiara l'inefficacia dell'offerta di aumento del sesto effettuata da un procuratore per persona da nominare, deve essere riconosciuta al procuratore medesimo anche dopo la nomina del rappresentato, sia pure in concorso con la legittimazione di quest'ultimo, tenuto conto che, prima del verificarsi dell'aggiudicazione in favore di detto rappresentato, egli mantiene la facoltà di compiere tutte le attività processuali correlate alla sua qualità di offerente nel processo esecutivo.

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