Cass. civ. n. 2226 del 27 febbraio 1998

Testo massima n. 1


Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'aggiudicatario provvisorio può partecipare alla gara indicata nel secondo comma dell'art. 584 c.p.c. senza necessità di presentare una nuova domanda di acquisto dei beni pignorati e senza obbligo di versamento di una cauzione e di deposito delle spese, in relazione al nuovo prezzo offerto, valendo a tal fine la cauzione già indicata nell'ordinanza che ha disposto la vendita e il deposito già effettuato.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE