Cass. civ. n. 3297 del 05 febbraio 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Clausola penale - Potere di riduzione ex officio - Configurabilità del potere di riduzione anche in seguito al pagamento della penale - Fondamento - Fattispecie.


Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., può essere esercitato d'ufficio anche quando la penale è stata spontaneamente pagata perché i rimedi contrattuali sono esperibili anche dopo che il contratto è stato eseguito, salva la prescrizione. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, avendo ridotto la penale prevista per la anticipata risoluzione del contratto, aveva condannato la parte che ne aveva ricevuto il pagamento spontaneo a restituire l'eccesso).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 33159 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1384

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