Cass. civ. n. 1961 del 22 febbraio 1995

Testo massima n. 1


L'esecuzione per consegna o rilascio ha inizio soltanto con l'accesso dell'ufficiale giudiziario nel luogo in cui debbono compiersi gli atti esecutivi perché ogni precedente attività è solo strumentale all'accesso avendo solo il fine di consentire all'esecutato di essere presente ed all'ufficiale giudiziario di approntare i mezzi opportuni per superare, nell'ambito dei poteri consentiti dall'art. 513 c.p.c., le difficoltà materiali che si possono presentare.

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