Cass. civ. n. 16936 del 11 novembre 2003

Testo massima n. 1


In tema di esecuzione per rilascio, qualora questa sia avvenuta a seguito di intimazione di precetto, ma senza che si sia reso necessario procedervi coattivamente, la parte istante ha diritto al rimborso delle spese processuali, ivi comprese le spese vive, i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato.

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