Cass. civ. n. 33015 del 28 novembre 2023

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE Pronuncia sulle spese - Capo autonomo della decisione - Configurabilità - Conseguenze - Impugnazione autonoma - Imprescindibilità - Esclusione - Impugnazione incidentale tardiva - Ammissibilità.


La statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, ma tale autonomia non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva volta a contestarlo.

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 20126 del 2006

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 333
Cod. Proc. Civ. art. 334
Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE