Cass. civ. n. 33016 del 28 novembre 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE Rapporto di lavoro a tempo determinato - Assenza per malattia o infortunio - Licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto - Conseguenze - Nullità - Fondamento.


Nei rapporti a tempo determinato, come in quelli a tempo indeterminato, il licenziamento intimato durante la malattia del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto, è nullo ed improduttivo di effetti, stante il fondamento garantistico - la conservazione del posto di lavoro - della previsione di cui all'art. 2110 c.c., che ne impone l'applicazione anche ai rapporti temporanei, per definizione meno tutelati, ogni interpretazione in senso contrario ponendosi in aperto contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11578 del 1995

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2110 com. 2 CORTE COST.
Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 all. 1 art. 4

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