Cass. civ. n. 11324 del 18 dicembre 1996

Testo massima n. 1


Qualora, a seguito della cassazione della sentenza che aveva disposto la condanna al rilascio, sia venuto meno il diritto del creditore a procedere all'esecuzione, quest'ultimo non può essere considerato titolare neppure dell'accessorio diritto di credito al recupero delle spese affrontate per minacciare l'esecuzione forzata.

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