Cass. pen. n. 33021 del 23 giugno 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - Questioni concernenti la revoca di prestazioni previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 58, legge n. 92 del 2012 - Scioglimento del cumulo e declaratoria di avvenuta espiazione della pena per reato comportante la revoca - Cognizione - Giudice dell’esecuzione - Esclusione - Giudice civile - Sussistenza.


Non rientrano nella cognizione del giudice dell'esecuzione, ma in quella del giudice civile, le questioni concernenti lo scioglimento del cumulo per l'accertamento dell'avvenuta espiazione della pena inflitta per reato che, ai sensi dell'art. 2, comma 58, legge 28 giugno 2012, n. 92, determina la revoca delle prestazioni previdenziali e assistenziali, non riguardando la relativa questione un aspetto del trattamento sanzionatorio del reato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 11581 del 2019

Normativa correlata

Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 58 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663

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