Cass. pen. n. 33030 del 24 maggio 2023

Testo massima n. 1


ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA'


Sentenza di merito dichiarativa della prescrizione - Ricorso per cassazione - Richiesta di assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - Evidenza della prova dell'innocenza - Necessità.


A fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell' art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare "ictu oculi", con una mera attività di "constatazione", l'"evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale.

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605 com. 1

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Precedenti: Cass. pen. n. 8135/2019

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