Cass. pen. n. 33091 del 14 giugno 2024

Testo massima n. 1


MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca per equivalente di beni futuri - Esclusione - Ragioni.


La confisca per equivalente, stante la sua natura sanzionatoria, non può riguardare beni pervenuti nella disponibilità del condannato dopo l'irrevocabilità del provvedimento. (La Corte ha altresì sottolineato la differenza con il sequestro funzionale alla confisca per equivalente che, pur avendo la medesima natura sanzionatoria, può avere ad oggetto anche beni futuri trattandosi di misura cautelare diretta a consentire alla confisca di operare).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 37454 del 2017

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 648 quater
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 648 ter CORTE COST.

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