Cass. pen. n. 33091 del 14 giugno 2024

Testo massima n. 1


MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI


Confisca per equivalente di beni futuri - Esclusione - Ragioni.


La confisca per equivalente, stante la sua natura sanzionatoria, non può riguardare beni pervenuti nella disponibilità del condannato dopo l'irrevocabilità del provvedimento. (La Corte ha altresì sottolineato la differenza con il sequestro funzionale alla confisca per equivalente che, pur avendo la medesima natura sanzionatoria, può avere ad oggetto anche beni futuri trattandosi di misura cautelare diretta a consentire alla confisca di operare).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 648 quater
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 648 ter CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. pen. n. 37454/2017

Ricerca altre sentenze