Cass. pen. n. 33109 del 20 febbraio 2024

Testo massima n. 1


TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - Rescissione del giudicato ex art. 629-bis, cod. proc. pen. - Richiesta - Operatività della sospensione del termine di presentazione nel periodo feriale - Sussistenza - Ragioni.


Il termine di trenta giorni decorrente dall'intervenuta conoscenza della sentenza, fissato, a pena di inammissibilità, dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato, è soggetto alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, non rientrando in alcuna delle eccezioni specificamente previste dalla suddetta legge.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 25245 del 2021

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis com. 2
Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

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