Cass. pen. n. 33139 del 08 maggio 2024
Testo massima n. 1
STUPEFACENTI - IN GENERE - Circostanza aggravante dell'ingente quantità - Sussistenza - Perizia sulla sostanza oggetto di sequestro - Necessità - Esclusione - Condizioni.
In tema di stupefacenti, può ritenersi configurabile l'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur in mancanza di perizia, nel caso in cui, alla stregua del complessivo compendio probatorio, emerga che il principio attivo estraibile dalla sostanza in sequestro, oggetto, quindi, di pesatura, abbia raggiunto la "soglia minima", ravvisabile allorquando la quantità risulti superiore, per le cd. "droghe pesanti", a 2.000 volte e, per le cd. "droghe leggere", a 4.000 volte, il valore massimo, in milligrammi, determinato, per ogni sostanza, nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2016.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2 CORTE COST.
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
DM min. SAL 11/04/2006