Cass. civ. n. 33154 del 29 novembre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE Avviso di liquidazione d'imposta - Mancata impugnazione - Riscossione - Termine decennale di prescrizione - Operatività - Termini di decadenza - Applicazione - Esclusione - Ragioni.


In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 TUR, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76, concernente l'esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall'art. 17, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46 del 1999.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 11555 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78
Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 CORTE COST.

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