Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2477 del 8 marzo 1991

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2477 del 8 marzo 1991

Testo massima n. 1

Con riguardo ad esecuzione inerente a credito di lavoro, il giudizio, che si instaura con il reclamo contro l’ordinanza di estinzione del relativo procedimento, ai sensi dell’art. 630, ultimo comma, c.p.c., si sottrae, anche in fase d’impugnazione, al rito delle cause di lavoro, vertendosi in tema di incidente interno all’esecuzione medesima, non incluso fra le previsioni dell’art. 618 bis c.p.c.

Testo massima n. 2

Nell’espropriazione forzata presso terzi l’udienza di comparizione del terzo e del creditore, fissata nell’atto di pignoramento, va tenuta anche se il creditore pignorante non si sia costituito depositando il titolo esecutivo ed il precetto, né la mancata costituzione e comparizione del creditore pignorante all’udienza determinano l’improseguibilità dell’azione esecutiva e l’estinzione del processo dichiarabili d’ufficio, ma solo impongono che il giudice dell’esecuzione fissi una nuova udienza a norma del primo comma dell’art. 631 c.p.c., con conseguente estinzione del processo, da dichiararsi d’ufficio in base al disposto del secondo comma dello stesso articolo, ove il creditore pignorante non si presenti anche alla nuova udienza.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze