Cass. civ. n. 3316 del 3 febbraio 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI


Esdebitazione - Fallimento aperto prima del d.lgs. n. 5 del 2006 - Termine annuale perentorio di proposizione - Decreto di chiusura non notificato - Decorrenza - Individuazione.


In tema di esdebitazione, relativamente ad una procedura fallimentare aperta anteriormente alla novella di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, il termine annuale di decadenza per la proposizione della domanda ex art. 143 l.fall., in caso di mancata notifica del provvedimento di chiusura del fallimento, non decorre dalla pubblicazione dello stesso sul registro delle imprese, bensì dal momento in cui il predetto decreto diviene definitivo, con lo spirare del "termine lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., non giustificandosi pertanto la rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 119 com. 3 CORTE COST.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 com. 3 CORTE COST.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 143 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.
Legge 04/07/2009 num. 69 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 1070/2021

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