Cass. civ. n. 33167 del 29 novembre 2023
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE Vendita immobiliare - Opponibilità al fallimento del venditore - Condizioni - Data certa e trascrizione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento - Necessità - Fattispecie.
L'opponibilità al fallimento del venditore di un suo atto di vendita immobiliare richiede che l'atto stesso abbia data certa, a norma dell'art. 2704 c.c., e che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi - nella specie, la trascrizione - siano compiute, ex art. 45 l.fall., in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto improcedibili le domande alternative di restituzione dell'immobile o di ammissione al passivo di un credito, fondate su due scritture private, pur se aventi data certa, in assenza della previa trascrizione della domanda giudiziale intesa ad accertare, ai sensi dell'art. 2652, comma 1, n. 3 c.c., l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2704
Cod. Civ. art. 2652 com. 1 lett. 3
Legge Falliment. art. 45
Legge Falliment. art. 101
Legge Falliment. art. 103