Cass. civ. n. 2940 del 11 maggio 1985

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 623 c.p.c., il potere discrezionale di sospendere l'esecuzione è demandato al giudice dell'esecuzione, salvi i casi in cui la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice di cognizione davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo. Tuttavia, quest'ultima ipotesi non riguarda qualsiasi giudizio in cui si discute del titolo esecutivo (in ispecie quello di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. o quello di opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'art. 645), ma solo quello in cui viene impugnata la sentenza avente efficacia esecutiva, e, in ogni caso, la competenza del detto giudice cessa con l'inizio della esecuzione, in quanto da tale momento sorge la competenza assoluta e inderogabile del giudice dell'esecuzione.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi